STATUTO

1) PRINCIPI FONDAMENTALI

ART.1

È costituita un’ Associazione denominata “Accademia Italiana di Ricerca Orale- A.I.R.O.).

Ne fanno parte con le modalità stabilite dal presente Statuto i laureati in Italia in Medicina e Chirurgia aventi diritto a termine di legge all’esercizio della Odontoiatria; i laureati in Italia in Odontoiatria e Protesi Dentale; i laureati in Igiene Dentale ; i laureati presso università straniere che abbiano conseguito un titolo legalmente riconosciuto in Italia, che consenta la pratica odontoiatrica nel nostro territorio; i colleghi stranieri che esercitano l’Odontoiatria all’estero con titolo legale riconosciuto nel loro paese di appartenenza, i professionisti sanitari di ogni classe e categoria abilitati all’esercizio della professione nei termini stabiliti dalla legge.

ART. 2

Creare un movimento culturale, formato da medici, odontoiatri, igienisti che prenda atto come il microbiota del cavo orale sia in grado di influenzare la salute sistemica dell’individuo e svolga un ruolo fondamentale tra simbiosi e disbiosi (consultare Mission integrale nell’apposita sezione )

ART. 3

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) Il Comitato Scientifico.

È prevista una rappresentanza in almeno 12 regioni e provincie autonome.

ART. 4

Aderendo all’Associazione, gli associati non rinunciano ad alcuno dei loro diritti.

I requisiti di ammissione e le condizioni di esclusione dall’Associazione sono regolati dalle norme del presente Statuto in conformità con le leggi vigenti e del Regolamento A.I.R.O che ne costituisce parte integrante.

ART. 5

L’Associazione non ha finalità di lucro, politiche e sindacali.

L’Associazione finanzia le attività sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati; essa finanzia le attività ECM attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

L’Associazione non esercita attività imprenditoriali e non partecipa ad esse, salvo, eventualmente, quelle necessarie per le attività di formazione continua.

L’Associazione adotta sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

ART. 6

Sede: via De Amicis 6 16121 Genova.

2) ASSOCIATI

ART.7

Sono membri dell’Associazione:

a) Soci Student

b) Soci Ordinari

c) Soci Attivi

2.1) Condizioni di ammissione

ART. 8

Coloro che intendono far parte dell’Associazione in qualità di Soci Provvisori devono richiedere l’ammissione presentando o inviando domanda scritta alla Segreteria dell’Associazione.

ART. 9

La domanda di ammissione a Socio Provvisorio deve essere accompagnata da modulo di presentazione corredato da:

1) certificato comprovante l’iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, laurea in Igiene Dentale; per i richiedenti di nazionalità straniera, attestato equivalente e/o abilitazione professionale legalmente riconosciuta.

2) quota di ammissione.

Ricevuta la domanda di ammissione il Consiglio Direttivo verifica la legittimità della documentazione presentata.

In caso di accoglimento della domanda di ammissione, il richiedente assume la qualità di Socio Provvisorio dopo aver provveduto al versamento della quota relativa all’anno in corso.

In caso di reiezione della domanda, la quota di ammissione non verrà rimborsata.

ART. 10

Tutti i Soci Provvisori, Ordinari ed Attivi sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale entro il 30 gennaio di ogni anno.

Il Tesoriere, durante il mese di febbraio di ogni anno, invia agli associati che non hanno ancora provveduto al versamento della quota associativa annuale, un sollecito a mezzo di posta prioritaria o di e-mail con conferma di lettura; trascorso inutilmente il mese di marzo, invia alla segreteria i nominativi degli inadempienti, i quali vengono segnalati al Consiglio Direttivo per l’adozione del provvedimento di cancellazione.

2.2) Perdita della qualità di associato

ART. 12

Il Socio Provvisorio, Ordinario e Attivo, in regola con il versamento della quota associativa, il quale intende recedere dall’Associazione, deve dare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Colui che ha receduto, se intende essere riammesso nell’Associazione deve presentare nuovamente domanda al Consiglio Direttivo vedi art. 9.

Per la riammissione è prevista una penalità pari ad un’annualità della quota associativa. Il Socio Ordinario mantiene la qualifica che aveva al momento delle dimissioni mentre il Socio Attivo perde tale qualifica ritornando Socio Ordinario.

ART. 13

Il Consiglio Direttivo ordina la cancellazione dei Soci Provvisori, studenti, Ordinari e Attivi che non abbiano provveduto al versamento della quota associativa annuale entro il mese di marzo dell’anno in corso o di eventuali “Quote Sociali Straordinarie”. L’Associato nei confronti del quale è stato assunto un provvedimento di cancellazione da oltre un anno può essere riammesso a seguito di presentazione di richiesta di riammissione e al pagamento di una penalità pari ad un’annualità della quota associativa. Il Socio Attivo perde la qualifica che aveva al momento della cancellazione ritornando Socio Ordinario.

ART.16

E’ espulso l’associato il quale commette gravi infrazioni ai principi di deontologia professionale, ovvero mantiene consapevolmente una condotta tale da arrecare grave pregiudizio all’Accademia o agli altri associati.

3) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

3.1. Assemblea associati

3.2 Comitato scientifico

3.3) Consiglio Direttivo

ART. 17

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 Consiglieri, eletti con la procedura e le modalità del presente Statuto;

a) Presidente attuale;

b) Founder

c) Past president

d) Vice-presidente

e) tesoriere

f) segretario culturale

Requisito necessario all’elezione del Presidente è l’anzianità di almeno due anni come Socio Attivo, mentre per il Tesoriere e il Segretario l’anzianità deve essere di almeno un anno come Socio Attivo.

Si prevede che i legali rappresentanti, amministratori o promotori forniscano specifica dichiarazione di autonomia e indipendenza dell’ente e dei suoi legali rappresentanti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM); Tutti gli eletti a cariche dichiarano sotto la propria responsabilità, sin dalla presentazione della candidatura, la non sussistenza di conflitti di interessi riguardanti le attività da essi svolte e quelle da svolgere nel ruolo direttivo in AIRO, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2373 e 2391 c.c. Dovranno anche dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di dipendenza, collaborazione o consulenza e ogni cointeressenza di tipo economico con aziende commerciali operanti nell’ambito sanitario e/o industriale ortodontico. Essi dichiarano inoltre di non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della società o dell’associazione.

ART. 18

I Presidenti eletti fanno parte del Consiglio complessivamente per sei anni, con le diverse posizioni previste dal precedente articolo, ciascuna delle quali ha la durata di un anno, rinnovabile a maggioranza del consiglio. Il Presidente uscente può essere rieletto per un nuovo mandato, fino ad un massimo di 2 mandati consecutivi. Il Segretario e il Tesoriere fanno parte del Consiglio complessivamente per quattro anni e sono in carica due anni. Il Segretario e il Tesoriere non possono essere rieletti al medesimo mandato, ma possono essere eletti Presidenti alla fine del loro mandato.

Nessun Socio Attivo può accedere a cariche sociali elettive per oltre tre bienni consecutivi, ma entra di diritto nel collegio dei probiviri se ha conseguito almeno 2 mandati consecutivi

ART. 19

Ogni due anni in occasione del Congresso nazionale si procede alla elezione di un Presidente eletto che manterrà la carica per 2 anni. L’elezione spetta ai facenti parti dell’organigramma dirigenziale allegato annualmente alo statuto. Per la sua elezione basta la maggioranza semplice dei voti agli spettanti diritto. Il Presidente Fondatore si riserva la facoltà del diritto di veto. Ogni anno, alternativamente, si procede anche alla elezione del Tesoriere e del Segretario.

a) Quando occorre rinnovare le cariche dell’Associazione giunte a scadenza, Il Presidente in carica dà comunicazione agli Associati, con preavviso di almeno novanta giorni che, contemporaneamente alla prossima Assemblea, si svolgerà anche la “giornata elettorale” (vedi regolamento) e invita tutti i Soci Attivi a presentare le candidature per le cariche in rinnovo.

b) Le candidature devono essere espresse singolarmente per ciascun incarico: Presidente, Tesoriere, Segretario e non sono cumulabili.

c) Le candidature devono pervenire alla Segreteria AIRO. almeno sessanta giorni prima della giornata elettorale. La Segreteria porrà in ordine alfabetico le candidature alla carica di Presidente e le candidature alla carica di Segretario e alla carica di Tesoriere, nelle tornate elettorali interessate.

d) La Segreteria invierà a tutti gli Associati l’elenco di tutte le candidature pervenute, contestualmente all’invio della convocazione dell’Assemblea.

e) Il Past President curerà l’organizzazione della giornata elettorale come da regolamento approvato dall’assemblea.

f) Le votazioni saranno valide purché sia raggiunto il quorum di validità delle Assemblee ordinarie convocate in seconda convocazione.

g) Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della giornata elettorale si fa rinvio allo specifico capitolo del regolamento AIRO

ART. 20

Durante la giornata elettorale gli Associati elettori indicheranno la loro preferenza per il candidato alla carica di Presidente e alla carica di Segretario o Tesoriere.

ART. 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce di diritto due volte all’anno, a seguito di convocazione del Presidente in carica per fax o e-mail con conferma di lettura con preavviso di almeno otto giorni, ovvero, in caso di urgenza, con preavviso di almeno tre giorni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, altresì, quando il Presidente in carica ne ravvisa la necessità, ovvero quando ne fa richiesta un terzo dei membri del Consiglio stesso, o il Collegio dei Revisori dei conti.

, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 22

Il Consiglio Direttivo, organo dell’Associazione:

1) cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea;

2) delibera, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità e salva la ratifica da parte dell’Assemblea, sulle materie di competenza di questa ultima;

3) amministra il patrimonio dell’Associazione, la quale risponde meramente degli obblighi assunti a norma di Statuto; il Consiglio Direttivo può eseguire investimenti finanziari come da regolamento;

4) approva il bilancio preventivo e consuntivo e ne cura la trasmissione all’Assemblea; il bilancio consuntivo viene pubblicato sul sito web AIRO un mese prima della data dell’Assemblea chiamata ad approvarlo. Il bilancio preventivo viene pubblicato sul sito web AIRO dopo l’approvazione in Assemblea e vi rimane fino alla pubblicazione del successivo. Il bilancio consuntivo viene pubblicato sul sito web AIRO dopo l’approvazione in Assemblea e vi rimane fino alla pubblicazione del successivo. Sono messi a disposizione in sede tutti i relativi documenti giustificativi per permetterne la visione ai Soci interessati.

5) nomina gli Editor, il Socio coordinatore della sede amministrativa; ed eventuali delegati ritenuti necessari al

funzionamento della Associazione. Le deleghe vanno rinnovate annualmente;

6) cura, in collaborazione con il Socio coordinatore, il funzionamento della sede amministrativa;

7) ratifica i programmi delle attività culturali dell’Associazione proposti dai Presidenti eletti coordinandoli con quelli tenuti da altre Associazioni o Enti affini, italiani ed esteri ed i relativi bilanci preventivi; cura la pubblicazione dell’attività scientifica attraverso il sito web della società, aggiornato costantemente.

8) propone l’ammontare delle quote di ammissione e associativa annuale sulla base del fabbisogno finanziario del-l’ Associazione;

9) ha la facoltà di attivare Commissioni, pro tempore, finalizzate a specifici obbiettivi, secondo l’apposito regola-mento allegato;

10) adempie a tutte le attribuzioni ad esso demandate dal presente Statuto;

11) cura la promozione dell’immagine dell’ortodontista. A tale scopo il Consiglio Direttivo è autorizzato a programmare in bilancio preventivo una uscita pari al 5% del bilancio stesso e comunque con un limite massimo di uscita di 20.000,00 euro nel biennio, salvo diversa autorizzazione dell’Assemblea.

12) per ogni spesa eccedente la somma di euro 5.000,00 il Consiglio Direttivo deve acquisire ed esaminare tre differenti preventivi.

13) Nomina, nella prima riunione dell’anno, il Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale; esso è costituito dal Presidente della Società, o suo delegato, e da altri 4 membri nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, anche al suo interno.

Il Comitato Scientifico dovrà riunirsi almeno 1 volta l’anno su convocazione del Presidente ed elaborare una relazione sulle attività svolte e sulla produzione scientifica da pubblicare sul sito AIRO previa approvazione del CD.

ART. 23

In caso di dimissioni o di impedimento al completamento del mandato da parte di un Past President il Consiglio Direttivo coopta il più recente dei Past President per il completamento del mandato. In caso di dimissioni o di impedimento al completamento del mandato da parte del Presidente in carica, le sue funzioni vengono affidate al Senior Past President ed il Consiglio viene integrato cooptando il Past President più recentemente decaduto dal Consiglio. In caso di dimissioni o di impedimento al completamento del mandato da parte di un Presidente eletto si provvederà ad integrare il Consiglio durante le successive elezioni. Analoga procedura va utilizzata per la carica di Tesoriere e Segretario.

ART. 24

Il Presidente in carica ha la rappresentanza legale dell’Associazione e può stare in giudizio se regolarmente munito di procura speciale conferitagli dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo:

1) ha il mandato principale di organizzare eventi culturali relativi al suo mandato presidenziale e può nominare il suo comitato organizzatore.

2) gestisce il budget per l’organizzazione degli eventi culturali preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo;

3) convoca, con le modalità stabilite dal presente Statuto, l’Assemblea ordinaria e straordinaria;

4) indice, alla scadenza dei mandati, l’elezione delle cariche associative;

5) cura i rapporti dell’Associazione con Associazioni ed Enti affini italiani ed esteri;

6) svolge ogni altra attività e funzione demandatagli dall’Assemblea o, comunque, a lui attribuita dal presente Statuto.

ART 25

Il Segretario in carica svolge nell’ambito del Consiglio Direttivo le seguenti funzioni:

1) sottoscrive, congiuntamente al Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo;

2) assume, trasferisce e licenzia eventuale personale alle dipendenze dell’Associazione;

3) effettua i pagamenti e riscuote i versamenti in favore dell’Associazione, operando congiuntamente o disgiuntamente al Tesoriere;

4) svolge ogni altra attività e funzione demandatagli dall’Assemblea o, comunque, a lui attribuita dal presente Statuto.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Segretario, il Consiglio dà incarico al Segretario eletto di svolgere provvisoriamente le funzioni.

ART. 26

Il Tesoriere in carica cura la gestione del patrimonio dell’Associazione nei termini previsti dalla legge.

1) sottoscrive, congiuntamente al Segretario, il bilancio preventivo e consuntivo

2) effettua pagamenti e riscuote i versamenti per l’Associazione, operando congiuntamente o disgiuntamente dal Segretario.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Tesoriere, il Consiglio dà incarico al Tesoriere eletto di svolgere provvisoriamente le funzioni. Il Tesoriere svolge le funzioni demandategli dal Consiglio nonché dal presente Statuto.

ART. 27

Direttore Scientifico è il Presidente dell’Associazione in carica ed è responsabile delle pubblicazioni scientifiche dell’Associazione.

ART. 28

Gli Editor curano le pubblicazioni scientifiche dell’Associazione sotto la direzione del Direttore Scientifico.

L’incarico di Editor ha una durata di tre anni, fatta salva la facoltà di revoca o di rinnovo da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 29

Il Socio coordinatore della sede amministrativa cura le attività della sede, in collaborazione con il Consiglio.

Il Socio coordinatore partecipa, quando ne è richiesto l’intervento, alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo parere consultivo nei limiti della sua funzione.

L’incarico di coordinatore della sede ha una durata di due anni, fatta salva la facoltà di revoca o di rinnovo da parte del Consiglio Direttivo.

4) DELLA REVISIONE DELLO STATUTO E DELLO SCIOGLIMENTO DELL’ ASSOCIAZIONE

ART. 30

Le proposte di revisione dello Statuto possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo ovvero dall’Assemblea ordinaria. La proposta, dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea, è trasmessa al Presidente dell’Associazione, il quale convoca l’Assemblea straordinaria nei quindici mesi successivi.

ART. 31

Le proposte di revisione dello Statuto debbono essere espressamente indicate nell’ordine del giorno e non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce “varie ed eventuali”, ovvero essere oggetto di mozione d’ordine.

ART.32

Per modificare lo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti dei Soci Ordinari e Attivi presenti. Il presidente fondatore si riserva il diritto di costituire un collegio arbitrale al fine di dirimere qualsiasi controversia. Del collegio arbitrale devono far parte soci attivi con almeno una carica conseguita all’interno di AIRO e un’anzianità di iscrizione di almeno 3 anni.

La procedura indicata non si applica in caso di modifica della sede dell’Associazione.

ART. 33

L’Associazione si scioglie:

a) per volontà della maggioranza dei Soci Ordinari e Attivi

b) per impossibilità di conseguimento degli scopi associativi;

c) in ogni altro caso previsto dalle leggi vigenti.

5) REGOLAMENTO ETICO

AIRO può collaborare con aziende che presentino progettualità al fine di ricerca nell’ambito della salute dell’uomo (az. farmaceutiche, aziende del settore odontoiatrico, medico, ecc… ) o altre società scientifiche italiane o estere che abbiano mission affini.

Divulgare attraverso corsi, eventi, congressi la propria mission.

Ricevere contributi al fine di costituire corsi on line, pubblicazioni, o qualsiasi altra forma atta a perseguire lo scopo della mission della società

Ogni rapporto con le aziende deve essere firmato dal presidente fondatore e dal Tesoriere e approvata dal presidente eletto. Deve inoltre restare a disposizione dei soci facenti parte del consiglio.

E’ possibilità di AIRO di fornire compensi, come rimborso spese, ai relatori nei singoli eventi creati o che hanno collaborato alla stesura di progetti di ricerca, pubblicazioni o altre corsistiche inerenti l’attività culturale.

La società non persegue fini di lucro e gli eventuali introiti da sponsor o partnership sono reinvestiti nell’attività culturale.